Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si pone rimedio ad una iniqua disposizione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), già sospettata di incostituzionalità dalla Corte dei conti, sezione di appello della Sicilia, che ha ingiustamente decurtato modesti trattamenti pensionistici di reversibilità di vedove e vedovi di età avanzata.

 

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      La questione è relativa alle modalità di calcolo dell'indennità integrativa speciale nei confronti delle vedove o dei vedovi di coloro che sono stati collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta «legge Dini»). Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (ad esempio, sezioni riunite, sentenza n. 8/2002/QM del 17 aprile 2002), la corresponsione dell'indennità integrativa speciale non doveva subire la decurtazione al 60 per cento prevista, come per il trattamento pensionistico di base, dalla legge n. 335 del 1995, a decorrere dalla sua data di entrata in vigore. Con i commi 774, 775 e 776 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, si fornisce una non veritiera interpretazione autentica della normativa in oggetto (in quanto del tutto contrastante con le affermazioni rese dalla giurisprudenza in materia) in base alla quale i trattamenti di reversibilità maturati dopo l'entrata in vigore dalla legge n. 335 del 1995, anche se riferiti a trattamenti pensionistici maturati prima di tale data, sono soggetti alla decurtazione dell'indennità integrativa speciale. Si tratta di un provvedimento del tutto iniquo, perché, oltre ad non avere alcun fondamento giuridico, viene a colpire fasce della popolazione estremamente deboli che vedono ridotto il già modestissimo livello della pensione (i cui importi di riferimento affondano nel tempo, in quanto i più recenti risalgono a dodici anni fa) a cifre che non permettono neppure la semplice sussistenza.
 

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